(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 26 del 24 luglio 2009) 
 
    Si comunica che per mero errore materiale, il D.P.G.R. in oggetto
pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 -  Parte
I, e' stato pubblicato mancante dell'allegato; pertanto  si  provvede
alla ripubblicazione dell'intero atto nella forma corretta. 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                Emana 
 
il seguente regolamento 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; 
    Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; 
    Visto l'art. 44 dello statuto; 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (norme  per  il
governo del territorio), ed in particolare l'art. 117, commi 1 e 2 di
tale legge; 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 19 marzo 2009; 
    Visti i pareri delle competenti  strutture  di  cui  all'art.  29
della legge  regionale  5  agosto  2003,  n.  44  «Ordinamento  della
dirigenza e della struttura operativa della Regione.  Modifiche  alla
legge regionale 17 marzo 2000, n.  26  (Riordino  della  legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale)»; 
    Vista la preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  11
maggio 2009, n. 387 con la quale e' stato adottato il regolamento; 
    Visto  il  parere  della  commissione   consiliare   ambiente   e
territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell'art. 42,  comma  2  dello
statuto della Regione Toscana; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio  2009,  n.
585; 
    Considerato in particolare: 
      la  necessita'  di  dare  attuazione  al  dettato  della  legge
regionale n.  1/2005  nella  parte  in  cui  demanda  al  regolamento
l'individuazione di modalita' puntuali,  chiare,  semplificative  con
riferimento alle  modalita'  di  redazione  e  di  presentazione  dei
progetti nelle zone classificate a rischio sismico; 
      la necessita' di differenziare i procedimenti a seconda che  si
tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicita'
ovvero in zone a bassa sismicita', prevedendo modalita'  semplificate
nelle zone a  bassa  sismicita'  in  applicazione  del  principio  di
semplificazione e congruita' delle procedure; 
      l'opportunita' di declinare in  dettaglio  la  tipologia  delle
indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le  relative  classi,
allo scopo di agevolare il cittadino  utente  nella  redazione  degli
elaborati progettuali; 
      la necessita' di disciplinare in dettaglio, anche con finalita'
garantistiche per l'utente, le regole procedimentali da seguire nella
attivita' di vigilanza e verifica; 
      la necessita', per le zone ad alta sismicita',  di  individuare
il novero delle varianti sostanziali al  progetto  per  le  quali  si
mantiene  inalterato  il  regime   del   previo   ottenimento   della
autorizzazione allo  svolgimento  dei  lavori  da  cui  consegue,  di
riflesso, la semplificazione delle procedure relative  alle  varianti
che sono da considerarsi non sostanziali; 
      la  necessita'  di  individuare  le   opere   di   trascurabile
importanza  ai  fini  della  pubblica  incolumita',  che   non   sono
assoggettate al procedimento di autorizzazione o del preavviso; 
      la necessita' di individuare gli edifici strategici e rilevanti
da realizzare nelle zone a bassa sismicita',  i  progetti  dei  quali
sono assoggettati obbligatoriamente a verifica; 
      al fine  di  assicurare  la  completa  informatizzazione  delle
procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di
livello  nazionale  e  regionale  volte  alla   semplificazione,   la
necessita' di  prevedere  un  adeguato  periodo  transitorio  in  cui
definire gli standard digitali delle istanze e della  documentazione,
nonche' le modalita' della loro presentazione  alla  Regione  in  via
telematica; 
      si approva il presente regolamento. 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. In  attuazione  dell'art.  117,  commi  1  e  2,  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del  territorio)
il presente regolamento individua: 
      a)  le  modalita'   di   presentazione   della   richiesta   di
autorizzazione e dei  relativi  progetti  concernenti  interventi  da
realizzare nelle zone ad alta sismicita' ai sensi degli articoli  105
e 105-bis della legge regionale n. 1/2005; 
      b) le modalita' di  presentazione  del  preavviso  scritto  con
contestuale deposito del progetto per le opere  da  realizzare  nelle
zone a bassa  sismicita'  ai  sensi  dell'art.  105-ter  della  legge
regionale n. 1/2005; 
      c) le modalita' di redazione degli  elaborati  progettuali  che
devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b); 
      d)  la  tipologia  delle  indagini  geologiche,  geofisiche   e
geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla  denuncia  di
inizio attivita'; 
      e)  le  varianti  che  comportano  mutamenti  sostanziali  alle
strutture portanti ai sensi dell'art. 105-bis, comma 9,  della  legge
regionale n. 1/2005; 
      f) le opere di trascurabile importanza ai fini  della  pubblica
incolumita' da non assoggettare  al  procedimento  di  autorizzazione
ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito; 
      g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona  a  bassa
sismicita'  da  assoggettare  alla  verifica  obbligatoria  ai  sensi
dell'art. 105-ter, commi 4 e 5,  della  legge  regionale  n.  1/2005,
indicati nell'allegato A del presente regolamento.